Scuola e casi sospetti di COVID-19: le linee guida del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le procedure da attivare nel caso in cui un alunno o un insegnante manifestino sintomi COVID.

25 Settembre 2020 20:28

Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare che fornisce ulteriori chiarimenti sulle procedure da mettere in atto a scuola nel caso in cui un alunno o un insegnante dovessero manifestare dei sintomi compatibili con l’infezione da COVID-19, una situazione che con l’arrivo della stagione influenzale rischia di manifestarsi più o meno quotidianamente in tutti gli istituti scolastici.

Dopo giorni di dubbi, il Ministro Roberto Speranza ha pubblicato la circolare dedicata agli “attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2“. Poche e chiarissime guide in cui il Ministero della Salute traccia quattro diversi scenari per definire un “caso sospetto” e far quindi scattare le procedure necessarie:

  • a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
  • b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
  • c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
  • d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al
    di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

Di fronte a queste situazioni il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) dovrà richiedere tempestivamente il test diagnostico e comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione (DdP) o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.

A quel punto, a seconda del risultato degli accertamenti, sono previste misure e procedure differenti.

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2: se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2: se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato. Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

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